lunedì 7 maggio 2012

Profumo cambia le "carte" del Tfa ma il Regolamento lo smentisce...

di Fabrizio Foschi, il Sussidiario.net


Il ministro Profumo a proposito delle procedure del Tfa (Tirocinio formativo attivo) aperte proprio in questi giorni per quanto riguarda l’iscrizione al primo test nazionale di selezione, previsto tra il 6 e il 31 luglio, ha dichiarato al Corriere della Sera che gli insegnanti non abilitati che abbiano svolto 360 giorni di servizio “non dovranno sostenere alcuna prova preselettiva, non ci saranno selezioni di ingresso per loro, perché sono persone che nella realtà il tirocinio l’hanno già fatto. Finito il corso, come tutti gli altri tirocinanti, dovranno superare la prova finale. E con questo sistemiamo una delicata questione che si è creata dopo la chiusura delle vecchie scuole di specializzazione”.

Si tratta di un’affermazione impegnativa, sulla quale vorremmo spendere alcune parole per risalire dal dato tecnico (a quanto è dato di conoscere) alle ragioni culturali e politiche proprie di passaggi di questo genere.

La situazione dei docenti non abilitati in servizio da diversi anni nelle scuole statali e paritarie poteva essere già stata sanata in precedenza. Considerato il tempo tecnico necessario dal punto di vista legislativo, non riteniamo possibile modificare ora, nel poco tempo disponibile di qui al 4 giugno (termine per le iscrizioni alle prove di selezione), il Regolamento sulla formazione iniziale (DM n. 249/2010), che disciplina il Tfa transitorio e che campeggia tra i documenti di riferimento di chi si iscrive alle prove di selezione tramite la piattaforma informatica predisposta appositamente dal Cineca. All’articolo 15 del suddetto DM si legge (comma 17) che “coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”. 

Si tratta appunto di coloro che avevano già superato le prove per accedere alle vecchie Ssis. Basta, non c’è altro canale preferenziale di accesso: forse poteva essere previsto per coloro che hanno accumulato diversi anni di servizio, ma sulla base della normativa esistente scorciatoie non se ne vedono, tanto più che il servizio prestato è comunque riconosciuto come uno dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria complessiva per l’accesso al Tfa (art. 15, comma 13 del DM n. 249/2010). Introdurre modifiche in tal senso, con un canale preferenziale a favore di chi può vantare un certo numero di anni di servizio, significherebbe oggi innescare un’inutile turbativa rispetto a coloro che stanno preparando le prove, che si sono già iscritti, che potrebbero maturare inutili aspettative.



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